(Siciliatoday.net)

Matrimonio, esiste un obbligo giuridico all’amplesso?

Il codice civile al suo articolo 143 elenca fra i diritti e i doveri dei coniugi “l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale e alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”. Aggiunge poi al comma successivo “l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo”.
La disposizione sembra dare una definizione e sintetizzare, a parole e in poche righe, quella che è la vita matrimoniale. Per chi avesse dubbi o crisi prematrimoniali, la sua lettura potrebbe quasi assurgere a avvertimento, un anticipo su quel che tocca fare. Per chi invece si ritenesse prontissimo al grande passo, l’articolo fungerebbe da “portatore di buone novelle” preannunciando, per contro, quel che ci si debba aspettare dal coniuge.

Un buon giurista potrebbe, interpretando in tal senso la disposizione, arrivare a una sua naturale conclusione. L’articolo 143 del codice civile presenterebbe cioè un vuoto legislativo. Dov’è infatti finito l’amplesso? Come bisogna tutelare il diritto-dovere alla vita sessuale di ciascun coniuge? Non fa parte integrate anch’esso della vita matrimoniale?

Ma facciamo un passo indietro e chiediamoci se possa l’amplesso essere considerato un diritto o addirittura un dovere. Se cioè la vita sessuale dei coniugi possa trovare un riconoscimento giuridico.

È una sentenza della Corte di Cassazione a escluderlo. La Suprema Corte ha infatti confermato la condanna per violenza sessuale nei confronti di un uomo siciliano, il quale, “delicatamente”, aveva costretto la moglie al rapporto sessuale. I giudici del Palazzaccio hanno così respinto la tesi dell’uomo, secondo il quale, esisterebbe fra i coniugi il cosiddetto ”consenso putativo” al rapporto fisico.

Parlare di consenso putativo o di diritto all’amplesso equivale, in pratica, a acquisire, fra i tanti avvertimenti di cui all’articolo 143 sopra citato, un nuovo e terrificante “state attenti a quel che fate”. Manifestare una sola volta il proprio assenso al matrimonio, pronunciare, come il nostro gergo insegna, il fatidico e semplice “sì” a voler essere marito e moglie significherebbe cioè dare il proprio e eterno consenso a voler offrire il proprio corpo al coniuge ogniqualvolta egli ne abbia voglia.

Addio ai mal di testa dunque e agli stress quotidiani, addio ai pianti dei figli e, per finire, nessuna scappatoia all’età avanzata, che poco permette. Un solo sì simboleggerebbe infatti innumerevoli sì.

In tema di reati contro la sessualità, ogni forma di coercizione psicofisica – ricorda la Corte – idonea a incidere sull’altrui libertà di autodeterminazione costituisce violenza sessuale. Non importa poi che fra le parti intercorra un rapporto coniugale o paraconiugale.

Non esiste quindi un diritto all’amplesso semplicemente per un motivo. Perché, se esistesse, dovrebbe esistere il corrispondente dovere, che talvolta potrebbe tradursi in costrizione.
Nessuna volontà retroattiva dunque, nessun sì che produce fatali effetti sessuali per tutta la vita. Diremmo, allora, ai neosposati e a coloro che sono prossimi al matrimonio, che se un vuoto di tutela esiste, è quello che trascura un altro diritto-dovere, quello all’amore. Se tale diritto, pur non scritto, fosse ben impresso negli usi dei cuori e delle menti, non esisterebbe nessuna violenza sessuale e esisterebbe, convenientemente, un piacevole diritto all’amplesso.

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