La Corte costituzionale respingendo le eccezioni della Regione siciliana argomenta che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono concorrere alla produzione di un risparmio per il bilancio dello Stato "anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione e con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria". Queste norme "devono altresi' prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonche' le modalita' per il versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche". Non fondata neppure la presunta violanzione del "criterio di simmetria" tra trasferimento di funzioni e di risorse.
In realta', esso "non trova applicazione nel caso di specie", perche' "tale criterio riguarda solo la specifica ipotesi di trasferimento, dallo Stato alla Regione, delle funzioni di riscossione delle imposte in conseguenza della devoluzione di "quote di competenza fiscale dello Stato" e non, come sostiene la Regione, l'ipotesi del trasferimento di funzioni diverse da quelle di riscossione. E se la Regione argomenta che nel prevedere la possibilita' del trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni senza un contestuale trasferimento di risorse, si determina una violazione dell'autonomia finanziaria della Regione garantita dall'articolo 36 dello statuto, creando un aggravio di spesa e, percio', "uno squilibrio finanziario a carico del bilancio regionale" (quantificato, rispettivamente, in 185, 371 e 556 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009), i giudici replicano che non sussiste alcuno specifico elemento che consenta di ritenere che si crei un'alterazione del "rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte" e che detto squilibrio finanziario abbia comunque il carattere della "gravita'", cosi' come e' richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale considera lesi gli evocati parametri costituzionali solo laddove la variazione del rapporto entrate-spese determini un "grave squilibrio" nel bilancio regionale.
