Motivazioni depositate prima dei termini: i punti chiave della sentenza
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha depositato le motivazioni delle sentenze con cui sono stati respinti i ricorsi elettorali relativi alle elezioni amministrative di Messina. Il deposito è avvenuto in anticipo rispetto al termine ordinario dei dieci giorni previsto per le motivazioni.
La quinta sezione del TAR ha affrontato e chiarito due questioni al centro delle impugnazioni: le condizioni e i limiti dell’esenzione dall’obbligo di raccolta delle firme per la presentazione delle liste e la tempestività delle dimissioni del sindaco dimissionario, Federico Basile.
Esenzione dalle firme: nessun vincolo numerico
Sui dubbi sollevati circa la possibilità che la dichiarazione di esenzione potesse essere utilizzata una sola volta dal rappresentante regionale di un partito o di un gruppo politico, i giudici hanno escluso l’esistenza di vincoli quantitativi. Il TAR ha ritenuto che la formulazione normativa, usando il plurale per riferirsi alle «liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli» e alle «liste dei candidati», indichi la scelta del legislatore di non porre limiti numerici all’applicazione dell’esenzione prevista per i partiti rappresentati all’Assemblea regionale siciliana.
«è proprio l’utilizzo del plurale («liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli»; «liste dei candidati») a palesare la scelta del Legislatore di non porre vincoli quantitativi all’applicazione della norma sull’esenzione di cui si tratta»
La sentenza richiama in termini sostanziali l’orientamento già espresso dalla seconda sezione del TAR nel caso relativo a Barcellona, ribadendo l’interpretazione estensiva dell’esenzione per le formazioni politiche rappresentate all’Ars.
Dimissioni di Basile: i tempi ritenuti conformi alla disciplina regionale
Quanto alla presunta tardività delle dimissioni del sindaco, il TAR ha confermato la correttezza della procedura seguita: i giudici hanno ritenuto che, alla luce della normativa regionale che disciplina il rinnovo degli organi elettivi in caso di cessazione anticipata del mandato, le dimissioni presentate da Basile siano avvenute nei termini utili a permettere lo svolgimento delle elezioni nella tornata primaverile.
Il collegio ha escluso l’applicazione diretta della normativa elettorale nazionale in Sicilia quando la legislazione regionale disciplina in modo organico e autonomo il procedimento elettorale e i relativi termini.
Elementi procedurali e riferimento alla giurisprudenza
- Il deposito delle motivazioni è avvenuto prima dei canonici dieci giorni.
- I giudici della quinta sezione si sono richiamati, in parte, a precedenti orientamenti interni al TAR su casi analoghi.
- Le decisioni impegnano gli attori politici e amministrativi locali sul piano interpretativo della normativa regionale in materia elettorale.
Le motivazioni costituiscono il fondamento giuridico delle sentenze già emesse che hanno quindi confermato il rigetto dei ricorsi elettorali proposti contro gli esiti delle amministrative messinesi.
Non sono riportati nel provvedimento ulteriori adempimenti o ricorsi sopravvenuti oltre a quelli già notificati nelle fasi processuali precedenti.