Il tribunale amministrativo: mancato contraddittorio sulle prove decisive
La Prima Sezione del TAR Palermo ha annullato l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Agrigento nei confronti di una società con sede in provincia di Agrigento e ha disposto l’annullamento consequenziale del provvedimento di cancellazione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali sezione regionale. La sentenza è stata pubblicata il 23 ottobre 2026.
Il ricorso era stato promosso dall’impresa, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi. Secondo il TAR, il provvedimento prefettizio si era fondato su elementi non adeguatamente comunicati all’impresa prima dell’adozione dell’interdittiva, impedendo così il pieno esercizio del diritto di difesa previsto dalla normativa antimafia.
- Il provvedimento prefettizio aveva fatto riferimento alle valutazioni del Gruppo Interforze Antimafia.
- Tra gli elementi citati successivamente figuravano riferimenti all’operazione di polizia denominata «San Calò» e dichiarazioni di un collaboratore di giustizia.
- La mancata indicazione di tali elementi nella comunicazione preventiva ha determinato, secondo il collegio, la violazione dell’articolo 92, comma 2-bis, del Codice antimafia.
Il collegio giudicante, presieduto da Salvatore Veneziano con l’estensore Fabrizio Giallombardo, ha ritenuto fondata la censura difensiva relativa al difetto di partecipazione al procedimento amministrativo, pronunciando l’annullamento dell’interdittiva e del provvedimento amministrativo che aveva ordininato la cancellazione dall’Albo regionale.
Con la pronuncia del TAR viene meno il presupposto amministrativo che aveva determinato l’esclusione dell’impresa dall’Albo, consentendo alla società di proseguire l’attività nell’ambito della gestione dei rifiuti e dei servizi ambientali.
La decisione segue il percorso giuridico che tutela il contraddittorio nelle procedure antimafia, con particolare attenzione alla comunicazione preventiva degli elementi di valutazione su cui si basa il provvedimento interdittivo. Non sono indicate nella sentenza modifiche sostanziali sui rilievi di rischio esaminati dal Gruppo Interforze, ma il TAR ha sottolineato la necessità che tutti gli elementi rilevanti siano portati a conoscenza dell’interessato prima dell’adozione del provvedimento.
La pronuncia è destinata ad avere ricadute amministrative immediate per l’impresa coinvolta: la cancellazione dall’Albo regionale è stata annullata e la società potrà proseguire l’esercizio delle attività per cui era iscritta, fino a eventuali ulteriori determinazioni degli organi competenti.